Ricevute per le Fatture PA
Il flusso dei messaggi per le fatture verso la Pubblica Amministrazione (B2G) prevede:
- la notifica di scarto
- la ricevuta di consegna
- la notifica di temporanea mancata consegna
- l'attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito
- la notifica di esito
- l'attestazione di decorrenza termini
Indice
"NS" notifica di scarto
La notifica di scarto è la ricevuta che il Sistema di Interscambio (SdI) invia al soggetto trasmittente quando il file XML della fattura non supera i controlli ed è scartato.
Una fattura viene scartata, tra gli altri motivi, quando:
- un file con lo stesso nome di quello della fattura è stato già inviato in precedenza (quindi duplicato);
- nel file non siano presenti una o più delle informazioni minime obbligatorie previste per legge (come, ad esempio, gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, la quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l'imponibile, l'aliquota e l'imposta);
- i valori della partita IVA del cedente/prestatore e/o della partita IVA oppure del Codice fiscale del cliente (cessionario/Committente) non sono presenti nell'anagrafe tributaria;
- non c'è coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota IVA e dell'imposta.
Normalmente lo SdI invia la ricevuta NS entro 5 giorni dalla ricezione della fattura. Se il contribuente riceve questa ricevuta, significa che la fattura da lui inviata è da considerarsi non emessa. La fattura deve pertanto essere corretta e inviata nuovamente al SdI entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto.
"RC" ricevuta di consegna
Se i controlli eseguiti da SdI sulla fattura vanno a buon fine, lo SdI recapita la fattura o nota di credito elettronica alla PA destinataria (cessionario/committente).
Se l'operazione di recapito riesce, lo SdI trasmette al soggetto trasmittente la Ricevuta di consegna per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.
La ricevuta di consegna contiene, tra le altre cose, l'identificativo univoco attribuito dallo SdI al file della fattura.
La fattura, in questo caso, è da considerarsi emessa a tutti gli effetti, oltre che consegnata.
"MC" notifica di temporanea mancata consegna
La Notifica di temporanea mancata consegna è la ricevuta che lo SdI consegna al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file alla PA destinataria.
Questa notifica viene inviata, ad esempio, quando, relativamente al canale di trasmissione della PA destinataria, sussistano problemi tecnici, non dipendenti dallo SdI, che impediscono la consegna della fattura.
I tempi per l'invio della notifica MC da parte dello SdI sono indicati in 48 ore, se il canale di comunicazione tra SdI e PA è costituito dalla PEC, e di 24 ore negli altri casi.
Questa notifica è sufficiente a provare che lo SdI ha ricevuto la fattura (o nota di credito) trasmessa dal cedente/prestatore e quindi a considerare tale fattura come emessa.
Il procedimento di fatturazione non è tuttavia concluso dal momento che manca l'attestazione di ricezione da parte della PA. Per tale motivo lo SdI tenta nuovamente l’invio della fattura alla PA destinataria ed in caso positivo recapita al trasmittente la ricevuta di consegna.
"AT" attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito
Quando lo SdI non riesce a consegnare la fattura o la nota di credito alla PA destinataria:
- invia al soggetto trasmittente la notifica temporanea di mancata consegna;
- contatta la PA destinataria affinché provveda a risolvere il problema che impedisce la trasmissione;
- se entro 10 giorni dalla notifica della mancata consegna il problema viene risolto, lo SdI trasmette nuovamente la
- se invece il problema non viene risolto entro i 10 giorni lo SdI invia al mittente la attestazione di trasmissione con impossibilità di recapito.
Questa attestazione è la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per attestare l'avvenuta ricezione della fattura (da parte dello stesso SdI) e la definitiva impossibilità di recapitare il file alla PA destinataria. Dà, inoltre, diritto al soggetto trasmittente di recapitare la fattura direttamente alla PA destinataria utilizzando canali a lui noti (es. posta elettronica ordinaria, PEC, etc.) senza ulteriori interazioni con lo SdI.
"NE" notifica di esito cedente/prestatore
La notifica di esito cedente/prestatore è la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per comunicare l'esito dei controlli effettuati dalla PA destinataria sul documento ricevuto. L'esito può consistere nell'accettazione o nel rifiuto della fattura.
Leggendo il contenuto della notifica NE, dunque, il soggetto trasmittente:
- potrà verificare se la PA cessionaria/committente ha accettato o rifiutato la fattura;
- nel caso di rifiuto, potrà eventualmente anche verificare il motivo dell’eventuale rigetto e le modalità di compilazione che la PA
richiede perché la fattura sia accettata.
Le informazioni relative al motivo del rifiuto sono però informazioni facoltative che la PA potrebbe non aver indicato al momento di inviare la sua notifica allo SdI. A volte, l'esito (rigetto o rifiuto) può essere segnalato dalla PA anche solo indicando la sigla del tipo di esito, "EC01" (che vale come ACCETTAZIONE) o "EC02" (che vale come RIFIUTO).
In caso di rifiuto della fattura il cedente/prestatore in teoria potrà:
- correggere la fattura e re-inviarla corretta allo SdI, con lo stesso numero e la stessa data ma, attenzione, non lo stesso numero nome del file cosicché lo SdI non la considererà come un duplicato;
- in alternativa, se richiesto dalla PA, emettere apposita nota di credito elettronica a storno della fattura rifiutata e successiva emissione di una nuova fattura.
E' buona norma, in ogni caso, che il cedente/prestatore, prima di assumere qualsiasi decisione, contatti la PA per conoscere nel dettaglio il motivo dell'eventuale rifiuto della fattura ed per concordare la procedura da seguire per correggere la fattura (ri-emissione della stessa fattura o nota di credito a storno seguita da nuova fattura).
La PA destinataria può decidere di non comunicare per nulla allo SdI circa l'esito della fattura (rifiuto/accettazione) in tal caso, decorsi 15 giorni, lo SdI invia al soggetto trasmittente e alla PA l'attestazione di decorrenza termini.
"DT" attestazione di decorrenza termini
La Notifica decorrenza termini è inviata dallo SdI sia al soggetto trasmittente che alla PA destinataria per comunicare ad entrambi la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto.
Lo SdI invia questa notifica quando, entro il termine di 15 giorni, la PA cessionaria/committente non comunica allo stesso SdI la volontà esplicita di accettare o rifiutare la fattura.
Questa notifica ha lo scopo di informare le due parti (trasmittente/ricevente) che lo SdI considera chiuso il processo relativo a quella fattura, ma non comporta che la fattura sia da considerarsi come accettata dalla PA.
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