Ricevute per le Fatture B2B e B2C
Il flusso dei messaggi per le fatture tra privati (B2B e B2C) prevede:
- la notifica di scarto
- la ricevuta di consegna
- la notifica di mancata consegna con messa a disposizione
Indice
"NS" notifica di scarto
La notifica di scarto è la ricevuta che il Sistema di Interscambio (SdI) invia al soggetto trasmittente quando il file XML della fattura non supera i controlli ed è scartato.
Una fattura viene scartata, tra gli altri motivi, quando:
- un file con lo stesso nome di quello della fattura è stato già inviato in precedenza (quindi duplicato);
- nel file non siano presenti una o più delle informazioni minime obbligatorie previste per legge (come, ad esempio, gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, la quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l'imponibile, l'aliquota e l'imposta);
- i valori della partita IVA del cedente/prestatore e/o della partita IVA oppure del Codice fiscale del cliente (cessionario/Committente) non sono presenti nell'anagrafe tributaria;
- non c'è coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota IVA e dell'imposta.
Normalmente lo SdI invia la ricevuta NS entro 5 giorni dalla ricezione della fattura. Se il contribuente riceve questa ricevuta, significa che la fattura da lui inviata è da considerarsi non emessa. La fattura deve pertanto essere corretta e inviata nuovamente al SdI entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto.
"RC" ricevuta di consegna
Se i controlli eseguiti da SdI sulla fattura vanno a buon fine, lo SdI recapita la fattura o nota di credito elettronica al soggetto (cessionario/committente) destinatario.
Se l'operazione di recapito riesce, lo SdI trasmette al soggetto trasmittente la Ricevuta di consegna per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.
La ricevuta di consegna contiene, tra le altre cose, l'identificativo univoco attribuito dallo SdI al file della fattura.
La fattura, in questo caso, è da considerarsi emessa a tutti gli effetti, oltre che consegnata.
"MC" ricevuta di mancata consegna con messa a disposizione
Caso 1 – indirizzo destinatario noto
Può accadere che l’operazione di recapito al destinatario da parte del SdI non vada a buon fine e fallisca perché, ad esempio:
- la casella PEC del cessionario/committente è esistente, ma piena;
- il codice destinatario del cessionario/committente è esistente, ma momentaneamente non attivo.
In questi casi, lo SdI invia al soggetto trasmittente la Ricevuta di impossibilità di recapito.
In questi casi, cioè quando il contribuente/soggetto trasmittente riceve questa ricevuta MC, la fattura inviata dallo stesso contribuente deve essere comunque considerata come emessa a tutti gli effetti.
Il procedimento di fatturazione non si è, però, ancora completato perché il cedente/prestatore è tenuto a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente che la fattura è stata emessa e che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate; tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Caso 2 – indirizzo destinatario sconosciuto
Si rammenta che, nei casi in cui:
- il cessionario/committente non ha comunicato al cedente/prestatore il suo indirizzo telematico (PEC o codice destinatario che sia),
- oppure il cessionario/committente è un soggetto definibile come consumatore finale privo di partita IVA (v. art. 3.4, lett. d del Provv.to 30/4/2018), oppure è un operatore in "regime di vantaggio" o "regime forfetario" o è un "piccolo agricoltore" (v. art. 3.4, lett. d del Provv.to 30/4/2018), che non ha comunicato l'indirizzo telematico;
il cedente/prestatore dovrà compilare la fattura o nota di credito elettronica riempiendo il campo codice destinatario con il valore "0000000".
In questi casi, se la fattura o nota di credito elettronica è corretta (e quindi non comporta l'invio di una ricevuta di scarto NS) lo SdI non recapiterà il documento al destinatario finale, ma lo metterà a disposizione dello stesso destinatario cessionario/committente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al suo cliente cessionario/committente una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento originale è messo a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
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