Registrazione fatture ricevute in ritardo
La disciplina, dettata dall'Ade, che regola i termini per la detrazione dell'IVA ha subito dei cambiamenti con l'entrata in vigore del decreto legge 50/2017 e della successiva circolare 1/E 2018.
Secondo le indicazioni precedenti l'entrata in vigore del decreto legge, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto stesso era sorto.
Vediamo nel dettaglio le variazioni e i termini entro i quali poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
Indice
Detrazione IVA acquisti - DL 50/2017
L'articolo 2 del DL 50/2017 stabilisce che il nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti è il termine entro cui va trasmessa la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui un operazione si considera effettuata ai fini IVA.
In base a queste regole, supponendo di aver effettuato l'operazione nel 2017 il diritto a detrarre l'IVA può essere esercitato entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA 2018, relativo al periodo d'imposta 2017, entro il 30 aprile 2018.
Per registrare correttamente una fattura del 2017 pervenuta nel 2018, occorre semplicemente indicare i corretti valori del "mese" e "anno di competenza IVA" in fase di registrazione della fattura, negli appositi campi presenti nella pagina "IVA" della gestione prima nota.
Nello specifico, per una fattura del 2017 registrata entro il 30 aprile 2018 occorre indicare come periodo di competenza IVA i valori 12 e 2017 nei corrispondenti campi mese e anno competenza.
Le fatture registrare entro il 16/01/2018 (termine ultimo per il versamento della liquidazione di dicembre 2017) potranno essere detratte nella liquidazione di dicembre, mentre quelle registrate tra il 17/01/2018 e il 30/04/2018 saranno recuperate con la dichiarazione annuale IVA.
Le fatture del 2017 registrate dopo il 30/04/2018 dovranno essere inserite utilizzando codici IVA non detraibili poiché la corrispondente imposta non potrà più essere detratta (il periodo di competenza IVA in questo caso sarà quello della registrazione, l'imposta non è comunque detraibile).
La stampa della liquidazione periodica IVA prende in considerazione tutte le registrazioni eseguite con con periodo di competenza IVA uguale al periodo indicato in stampa, quindi se la liquidazione di dicembre è eseguita entro il 16 di gennaio prenderà in considerazione anche le fatture registrate entro tale data consentendo, quindi, la detrazione della relativa imposta.
Le fatture registrare dopo il 16/01/2018 e cioè tra il 17/01/2018 e il 30/04/2018, saranno conteggiate nella stampa della liquidazione annuale IVA utilizzata come ausilio per la compilazione della dichiarazione annuale IVA.
Nuova disciplina della detrazione IVA delle fatture - circolare 1/E 2018
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018 fornisce importanti chiarimenti sulla detrazione dell'IVA dopo le modifiche introdotte dal DL n. 50/2017 e illustra le modalità operative per applicare correttamente la nuova disciplina.
Le istruzioni dell'AdE si fondano su alcuni principi espressi dalla Corte di Giustizia UE in base ai quali "l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d'acquisto."
Le fatture ricevute e registrate nei primi mesi del 2019, relative ad operazioni effettuate nel 2018, possono essere detratte nella liquidazione relativa al periodo di registrazione e cioè in una liquidazione periodica del 2019.
Per esempio:
se una fattura, relativa ad un'operazione del 2018, viene ricevuta e registrata nel mese di Febbraio 2019, questa può essere detratta nella liquidazione periodica di Febbraio 2019.
Per quanto riguarda la liquidazione di dicembre 2018, la circolare dell'Ade indica che "in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2019 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2018), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica."
Per approfondire, vedi: Circolare detrazione IVA. |
Per approfondire, vedi: Circolare 1/E 2018. |
Bibliografia
Voci correlate
Liquidazione annuale IVA
Modulo contabile
Plafond
Ristampe fiscali