Fattura rifiutata dalla Pubblica Amministrazione

Da SIGLAkb.
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Dal momento della ricezione della fattura la Pubblica Amministrazione (PA) ha 15 giorni di tempo (giorni di calendario) per controllare la fattura ed emettere una Notifica di esito cessionario/committente con la quale comunicare al fornitore il rifiuto oppure l'accettazione della fattura stessa.

LA PA non è obbligata ad inviare questo tipo di notifica allo SdI, nel qual caso, trascorsi i 15 giorni previsti lo SdI invierà ad entrambi i soggetti, PA e suo fornitore, una Notifica decorrenza termini, a sancire il completamento dell'operazione per la fattura in oggetto. Dopo tale messaggio le due parti non potranno più utilizzare lo SdI per colloquiare, ma dovranno utilizzare altri canali quali la email, la PEC, ecc..

I 15 giorni di tempo concessi alla PA per verificare l'idoneità contabile della fattura ricevuta sono il accordo con la norma dell’art. 23 del DPR 633/72 che stabilisce che "il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse". L'emissione della notifica di esito, accettazione o rifiuto, non è un obbligo in capo alla PA, ma piuttosto una opportunità che, purtroppo, non tutte le PA utilizzano.

Va rilevato poi che l'accettazione da parte della PA di una fattura non significa che la fattura stessa verrà pagata, dato appunto che in questa fase viene eseguito un mero controllo di conformità contabile della fattura mentre la fase della liquidazione è successiva.
A seguito del rifiuto di una fattura da parte della PA, il soggetto emittente potrà operare in due modi:

  • riemettere la stessa fattura corretta (stesso numero e data);
  • emettere una nota di credito a storno della fattura seguita da una nuova fattura corretta.

La riemissione della stessa fattura corretta è certamente la modalità più utilizzata dalle PA ed è applicabile quando il controllo delle fatture elettroniche viene svolto dalla PA prima della loro contabilizzazione. In caso di emissione della notifica di rifiuto, viene semplicemente richiesto al fornitore di riemettere la medesima fattura corretta (stesso numero e data) e la fattura rifiutata non viene contabilizzata.

Laddove, invece, la verifica di correttezza contabile della fattura viene espletata dopo che è stata contabilizzata, la PA con la notifica di rifiuto richiede una nota di credito ed una nuova fattura dato che la precedente fattura rifiutata era stata contabilizzata.

Ovviamente la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) riscontrerà il solo credito derivante dalla seconda fattura corretta, dato che nel primo caso (riemissione della stessa fattura) la prima fattura risulterà con lo stato di respinta, mentre nel secondo caso è stata annullata dalla nota di credito.

Se la PA non emette alcuna Notifica di esito cessionario/committente, decorsi i suddetti 15 giorni lo SdI invierà ad entrambi i soggetti una Notifica decorrenza termini, e qualsiasi rettifica alle fatture emesse dovrà essere eseguita attraverso note di credito.

E' utile ricordare che, in caso di rifiuto, nella notifica la PA, per agevolare il proprio fornitore, può compilare il campo descrizione con una nota indicante sia il motivo esatto del rifiuto che il comportamento richiesto per rettificare la fattura. Quando la PA non inserisce informazioni complete nella notifica è necessario contattare telefonicamente o tramite email/PEC la PA per capire come rettificare la fattura rifiutata.

Al momento non esiste un termine entro cui la fattura rettificata possa essere inviata allo SdI, tuttavia occorre tenere presente che il file XML della fattura dovrà necessariamente avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza. E’ possibile, ad esempio, rinviare una fattura già scartata dal SdI, una volta corretto l’errore, con lo stesso numero di fattura, ma cambiando il nome del file.

Dp-Preview256.png Per approfondire, vedi la voce Ricevute per le Fatture PA.

Bibliografia

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